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Frequenze aeronautiche italiane — ascolto, AIP e un po' di chiarezza

Frequenze aeronautiche italiane: elenco, CHIRP e un parere pro veritate

Su un gruppo Facebook di radioamatori è partita la consueta richiesta: «esiste un elenco aggiornato delle frequenze aeronautiche?». La risposta corretta è banale per chi lavora in aviazione: sì, e si chiama AIP Italia (eAIP ENAV). A quella risposta se n’è aggiunta un’altra, molto più colorita: che le frequenze «non sarebbero accessibili a tutti», che in Italia «non sarebbe consentito l’ascolto» se non agli operatori del settore e che chi sostiene il contrario «non conosce le cose di base» del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Questo post fa due cose:

  1. mette a disposizione un elenco di studio compilato da me (IZ1POZ), con PDF e file CHIRP;
  2. smonta la costruzione giuridica che criminalizza (o mistifica) l’ascolto passivo della banda aeronautica, riprendendo le posizioni già sviluppate nel parere pro veritate incluso nel PDF — a fronte di una discussione pubblica in cui è stato sostenuto, tra l’altro, che chi afferma il contrario «non conosce le cose di base» del mestiere.

Disclaimer operativo. Le frequenze ATC e le navaid cambiano con il ciclo AIRAC (ogni 28 giorni) e con i NOTAM. Prima di un’uscita o di un ascolto “critico”, verificare sempre l’eAIP Italia e i NOTAM vigenti. L’elenco qui sotto è una raccolta di studio e radioascolto, non sostituisce l’AIP ufficiale né i documenti di navigazione aerea.


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File Contenuto Link
PDF Guida completa + elenco frequenze Italia + parere legale pro veritate Frequenze_Aeronautiche_Italia.pdf
CSV CHIRP (completo) Memorie per scanner/radio in formato CHIRP Frequenze_Aeronautiche_Italia_CHIRP.csv
CSV CHIRP (118–137 MHz) Solo banda COM VHF Frequenze_Aeronautiche_Italia_CHIRP_118-137.csv

Fonte primaria ufficiale: eAIP Italia (ENAV) — sezioni GEN 2.5, ENR 2, AD 2. Integrazioni da NOTAM/AIRAC, MILAIP e liste navaid di dominio pubblico.

Motivo del documento: Ascoltare per capire il cielo — mai trasmettere al posto di chi lo protegge.


Contesto

Su un gruppo di radioamatori, a fronte di una richiesta di elenco aggiornato di frequenze aeronautiche, ho indicato l’evidenza operativa: AIP Italia su enav.it — pubblicazione aeronautica ufficiale, non “segreto di stato”.

In risposta è stata sostenuta, in sintesi, questa tesi:

  • le frequenze «non sono accessibili a tutti» e «per una ragione ben precisa»;
  • in Italia non sarebbe consentito l’ascolto su quelle bande se non agli «operatori del settore» con «adeguata certificazione»;
  • non sarebbe consentito né chiederle né pubblicarle;
  • il tutto sarebbe «scritto nel codice delle telecomunicazioni»;
  • e, di fronte alla precisazione sul carattere pubblico del servizio mobile aeronautico, l’accusa esplicita che non conoscerei quel Codice — e che, da titolato (oltre che OM, pilota professionista, istruttore ed esaminatore), saprei «solo quel poco che serve per lavoro».

Non pubblico qui gli screenshot: restano agli atti. Entro invece nel merito normativo e operativo. Perché non c’è un dibattito di opinioni: c’è una confusione tra trasmissione e sola ricezione, e una lettura del Codice che confonde l’obbligo contributivo sulle stazioni trasmittenti con un fantomatico divieto generale di ascolto.


Cosa dice davvero il diritto (sintesi del parere pro veritate)

Il parere completo è nelle prime pagine del PDF. Qui la struttura del ragionamento, in forma leggibile.

1. Trasmettere ≠ ascoltare

Il D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) disciplina, con autorizzazioni e contributi, l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche trasmittenti (o ricetrasmittenti) su bande non liberamente assegnate al cittadino.

L’attività di solo ascolto — ricezione passiva di segnali già irradiati in etere — non è equiparabile all’esercizio di un servizio di comunicazione elettronica né all’“uso” di una frequenza in senso trasmissivo. Chi riceve:

  • non occupa il canale;
  • non richiede assegnazione;
  • non emette energia RF.

2. L’Art. 25 dell’Allegato 25 non “vieta l’ascolto”

Il riferimento che spesso viene sbandierato come “il Codice vieta tutto” è, in realtà, l’Art. 25 dell’Allegato n. 25Servizio mobile aeronautico. Quella disposizione impone un contributo per l’uso delle frequenze nei radiocollegamenti tra stazione aeronautica e aeromobili (quindi attività trasmissiva autorizzata), non per lo scanner in sola ricezione.

Situazione Regime
Stazione aeronautica trasmittente (TWR, APP, board, base…) con radiocollegamento terra–bordo Sì: autorizzazione + contributo Art. 25 All. 25
Scanner / ricevitore COM / SDR in RX senza emissione Nessun contributo ex Art. 25: non c’è “uso di frequenza nei radiocollegamenti”
Stazione solo ricevente che chiede protezione dalle interferenze Il contributo scatta solo se si chiede protezione (ipotesi residuale)

In sintesi: l’obbligo contributivo colpisce l’uso dello spettro per i radiocollegamenti (emissione autorizzata), non l’ascolto passivo. Non serve un’autorizzazione “da stazione aeronautica” per sintonizzare un ricevitore sulla 118–137 MHz in sola ricezione.

3. L’Art. 134 c. 4 non chiude l’etere aeronautico

L’Art. 134, comma 4, del Codice (disciplina radioamatori) afferma che è libera l’attività di solo ascolto sulla gamma attribuita al servizio di radioamatore. Quella norma libera esplicitamente l’SWL sulle bande OM.

Non è, di per sé, la norma che “autorizza” l’ascolto aeronautico; né, per converso, è una norma che lo vieta. Il Capo radioamatori regola l’attività di radioamatore, non l’intero etere. Il divieto generale di ascoltare bande non radioamatoriali non è formulato lì in termini generali.

4. Le comunicazioni ATC non sono “telefonate private”

Le comunicazioni del servizio mobile aeronautico (VHF COM 118–137 MHz in AM, emergenza 121,500 MHz, ATIS, VOLMET, ecc.) sono volontariamente aperte e standardizzate ICAO/Eurocontrol per:

  1. Sicurezza del volo — ogni stazione deve potersi far ascoltare su canali noti;
  2. Soccorso e SAR — la 121,500 MHz esiste perché chiunque in grado di riceverla possa localizzare un ELT o un MAYDAY;
  3. Trasparenza operativa — ATIS, VOLMET, AIS sono informazioni di servizio, non un dialogo privato cifrato;
  4. Interoperabilità internazionale — lo stesso aeromobile parla con ATS di Stati diversi senza “canali segreti” nazionali.

Non sono intercettazioni di conversazioni telefoniche private ai sensi degli artt. 617 e 617-bis c.p.: si tratta di radiodiffusione di servizio in banda assegnata al mobile aeronautico, ricevibile da chiunque disponga di un ricevitore adatto.

Restringere per legge l’ascolto passivo di tali emissioni renderebbe irrazionale l’impianto di sicurezza aerea: si finirebbe per punire chi ascolta ciò che l’ICAO impone di trasmettere in chiaro e su frequenze note.

5. Cosa resta davvero vietato

Condotta Regime
Solo ascolto COM/NAV/HF aeronautico Non soggetto ad autorizzazione né contributo Art. 25 All. 25
Trasmissione su frequenze aeronautiche senza licenza/abilitazione Illegale (e pericolosissima)
Interferenza o jamming intenzionale Illecito grave
Ripetizione/retrasmissione del traffico ATC su altre reti o social in modo da ostacolare servizi Sconsigliata; può configurare illeciti a seconda dei fatti
Ascolto di sistemi cifrati o non di servizio aperto (es. polizia digitale, salvo pubblica diffusione) Regime diverso: non confondere con ATC civile
Uso di dati ascoltati per commissionare reati Reato a sé

Regola d’oro del radioascoltatore aeronautico:
Ears only — no TX — no jamming — no “giocare al controllore”.


Perché la tesi contraria non regge

Senza polemica ad personam, punto per punto.

«Non sono accessibili a tutti. E per una ragione ben precisa.»

Falso sul piano documentale. L’AIP Italia è la pubblicazione aeronautica ufficiale dello Stato, derivata da norme di diritto internazionale (Convenzione di Chicago e Annessi ICAO). Le frequenze dei servizi ATS e le navaid sono pubblicate proprio perché devono essere note a chi opera e a chi ascolta per motivi di sicurezza. Non è un “documento riservato agli iscritti al club”. Se l’interfaccia eAIP di ENAV non è di immediatezza facebookiana, questo è un problema di usabilità, non di segretezza. Esistono inoltre aggregatori e pubblicazioni tecniche di dominio pubblico; l’elenco che allego qui è una compilazione di studio da fonti pubbliche, con l’avvertenza di verificare sempre l’AIP vigente.

«In Italia non è consentito l’ascolto se non agli operatori del settore con adeguata certificazione.»

Confonde abilitazione a trasmettere/operare con ricezione passiva. Un pilota, un controllore, un tecnico di stazione aeronautica hanno titoli e autorizzazioni per emettere e per esercitare un servizio. Lo scanner in sola ricezione non è una “stazione aeronautica trasmittente”. L’Art. 25 All. 25 parla di uso delle frequenze nei radiocollegamenti, non di sintonizzare un ricevitore. Se esistesse un divieto generale di ascolto della banda COM come descritto, andrebbe citata la norma che lo formula: non basta l’emoji con gli occhiali e un link generico a un contenuto di terzi.

«Non è nemmeno consentito né chiederle né pubblicarle.»

Contraddetto dalla stessa architettura ICAO/AIP. Pubblicare elenchi di studio da fonti ufficiali e di dominio pubblico non equivale a “rivelare segreti militari”. Un conto è la classificazione di materiali davvero riservati; un altro è la VHF ATC che l’AIP stampa nero su bianco. L’elenco allegato non sostituisce l’AIP operativo e lo dichiara esplicitamente: è uno strumento per radioamatori e SWL, non un documento di navigazione.

«È vietato l’ascolto intenzionale e continuativo di qualsiasi trasmissione radio non diretta al pubblico (broadcasting) o a te personalmente.»

Questa formula, spacciata come se chiudesse la questione, non distingue tra:

  • comunicazioni private (telefonia, messaggistica punto-punto, sistemi cifrati);
  • radiodiffusione di servizio in bande aeronautiche aperte, progettate per essere ricevute da una pluralità di stazioni su frequenze standardizzate.

Le comunicazioni ATC non sono “non dirette al pubblico” nel senso di una telefonata tra due privati: sono emissioni di servizio su canali noti, destinate a chiunque sia legittimato a partecipare al traffico aereo e, per costruzione, ricevibili da chi ha un ricevitore adatto. Applicare indistintamente la retorica del “non broadcasting = vietato ascoltare” significa trattare la 121,500 MHz come se fosse un canale cifrato della polizia. Non lo è. Ed è proprio perché non lo è che funziona il soccorso.

«No, non lo conosci… i titolati sanno solo quel poco che serve per lavoro.»

Qui la costruzione crolla sul piano epistemico, non solo giuridico. Chi vola di professione e istruisce allievi ed esamina candidati usa ogni giorno le stesse frequenze, le stesse frasologie, lo stesso AIP. La distinzione tra “quel poco che serve per lavoro” e “la Verità del Codice” è una retorica da thread: nel mestiere di pilota la conoscenza delle comunicazioni aeronautiche è il lavoro, non un hobby collaterale. Essere anche radioamatore (OM) aggiunge, non toglie, padronanza dello spettro e del quadro autorizzativo.

L’argomento d’autorità al contrario (“se fossi competente saresti d’accordo con me”) non sostituisce la lettura dell’Allegato 25, né la natura pubblica del servizio mobile aeronautico.


Posizioni che sostengo

  1. Installare un ricevitore/scanner/SDR in sola RX sulla banda aeronautica non richiede l’autorizzazione generale da stazione aeronautica né il contributo Art. 25 All. 25, perché quel contributo riguarda l’uso trasmissivo delle frequenze nei radiocollegamenti.
  2. L’ascolto delle frequenze ATC/NAV/HF aperte è coerente con la sicurezza del volo e con la natura pubblica delle emissioni di servizio.
  3. Resta assolutamente vietato trasmettere, disturbare o spacciarsi per ente ATS.
  4. Per l’aggiornamento puntuale delle frequenze si fa sempre riferimento all’AIP Italia / NOTAM, non a un post sui social.
  5. Pubblicare una raccolta di studio da fonti ufficiali e di dominio pubblico, con avvertenze d’uso, non è “divulgare il segreto della Torre”: è cultura aeronautica e radioelettrica.

Cosa trovi nel PDF (indice operativo)

Oltre al parere pro veritate:

  • Banda, modulazione e uso pratico (COM VHF, NAV, 8,33 kHz, emergenze);
  • Frequenze nazionali comuni e di emergenza (121,500 · 123,100 · 122,100 · 123,450 · 243,000…);
  • Centri ACC / FIC / SCCAM (Milano, Padova, Roma, Brindisi);
  • Frequenze COM per regione;
  • Radioassistenze (VOR / DME / TACAN / NDB);
  • Servizi ATS militari (riepilogo operativo);
  • HF lungo raggio (VOLMET, famiglie NAT, consigli di ascolto dall’Italia);
  • Glossario e note tecniche;
  • Fonti e come aggiornare il file a ogni AIRAC.

I due CSV sono pronti per CHIRP (mode AM, passo 8,33 dove applicabile), utili a caricare le memorie su scanner e ricevitori supportati.


Conclusione

Non serve un’aura di mistero attorno a frequenze che lo Stato e l’ICAO pubblicano perché devono essere note. Serve:

  • rigore nel distinguere ricezione e trasmissione;
  • rispetto assoluto del “no TX” sulla banda aeronautica;
  • aggiornamento sull’AIP, non sulla leggenda metropolitana del “in Italia è vietato ascoltare gli aerei”.

Se qualcuno afferma il contrario, la domanda corretta non è “ma tu che titoli hai?”: è «citami la norma che vieta la sola ricezione del servizio mobile aeronautico aperto». Finché la risposta resta un’emoji e un link generico, resta in piedi solo una cosa: la confusione.

Scarica, verifica sull’AIP, ascolta. Non trasmettere.

IZ1POZ — pilota professionista, istruttore, esaminatore, OM.